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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
La Costituzione siciliana del 1812*
The Sicilian Constitution of 1812
Angelo Grimaldi
Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, Alma Mater Stu-diorum-Università di Bologna. Professore incaricato di ricerca di diritto e storia costituzionale, DISES-Centro di Ricerche Giuridiche e Politico-Costituzionali, sede di ricerca di Forlì. Indirizzo: Viale Fulcieri Paulucci di Calboli, 144 47121 Forli' (Italia) dises@outlook.it; segreteria@storiacostituzionaledelrisorgimento.it
* This paper is the result of the academic activity of the author in the Centre for Legal, political, and Constitutional Research
Sommario
La Costituzione siciliana del 1812 si inserisce in un quadro politico-costituzionale qualificabile come sistema a "monarchia limitata", dove il potere di indirizzo politico spettava al sovrano ed il parlamento agiva soltanto coime "limite" al potere regio. Nell'esperienza costituzionale siciliana del 1812 non si può parlare di rottura costituzionale, il sistema rimane "dualistico" e si reggeva sulla legittimazione dinastica del re e su quella del parlamento inteso come luogo di rappresentanza prevalentemente della nobiltà siciliana. Il parlamento non era il luogo di rappresentanza della "nazione", i due principali attori costituzionali sono il sovrano e gli aristocratici: la "nazione", in quanto entità giuridica astratta, non può agire direttamente ma per delegazione, ne consegue che il parlamento poteva rappresentare solo una parte della società siciliana, cioè solo quella frazione rappresentata in parlamento. Il parlamento siciliano del 1812, per modalità di convocazione, elezione e composizione sociale dei membri non può essere considerato "assemblea costituente" e quindi espressione di "potere costituente". La Costituzione prevede una distribuzione di funzioni ma non pare che si fosse potuto materializzare il circuito costituzionale inglese basato sul binomio "irresponsabilità regia/ irresponsabilità delle camere" che poi avrebbe condotto alla trasformazione della responsabilità giuridica (impeachment) in responsabilità politica. La feudalità era abolita, ma tutti i possedimenti feudali si trasformavano in "piena proprietà". La Costituzione trasforma il regime giuridico dei feudi: da "omaggio feudale" ad "omaggio allodiale".
Palabras clave: costituzione, monarchia limitata, nazione, sovranità nazionale, assemblea costituente-potere costituente, separazione dei poteri, sanzione reale, habeas corpus, il re non può sbagliare, impeachment, interna corporis, abolizione del feudalesimo.
Abstract
The Sicilian Constitution of 1812 was included in a Political System which can be defined as "Limited Monarchy" because the political power was mainly in the hands of the Sovereign and the parliament only intervened to put some limits on the "potere regio". The sicilian constitutional experience of 1812 wasn't a breaking off from the constitution, it remained a dualistic system in which the King had legitimate dynasty and most of the members of the Parliament belonged to the Sicilian Nobility. The Parliament didn't represent the nation because the two main governing bodies were the Sovereign and the aristocrats: the "nation", being an abstract juridical bodies couldn't govern directly but only through delegation; consequently the Parliament could represent only a part of the Sicilian Society, that is to say only that fraction that was represented in the Parliament. The Sicilian Parliament of 1812 it cannot be considered as constituent assembly due to the way meetings were called, election and social make up of its members. And therefore canot be considered as expression of constituent power. The Constitution provider for separation of powers but the English Constitutionl model couldn't be put into practice because it was based on royal assent, (the King can do no wrong) and this interna corporis whic would be led to the impeachment as being a political responsibility not a juridical responsibility. There was the addiction of feudalism but all feudal possession were transformed in Full Property. The Constitution transformed the juridical regime of large landed estates from feudal Homage to freeholder homage.
Keywords: constitution, monarchy restrict, nation, national sovereignty, constituent assembly-constituent power, separation of powers, royal assent, habeas corpus, the King can do not wrong, impeachment, interna corporis, abolition of feudalism.
Sotto l'influenza inglese, il 19 luglio 1812, il parlamento siciliano, riunito in sessione straordinaria, votava gli articoli della nuova Costituzione. L'esperienza costituzionale del 1812 è secondo molti studiosi da considerare "laboratorio costituzionale" 1 mediterraneo. L'intento del Governo inglese era di esportare un modello costituzionale liberale e un decentramento amministrativo di stampo anglosassone contro il dilagare del modello "democratico-borghese" napoleonico.
Secondo Sciacca2, è necessario rimarcare le differenze sostanziali tra la carta siciliana e quella spagnola di Cadice. Mentre quella spagnola pare rivendicare l'ideologia politica del 1789, battendo l'accento sul potere legislativo, quella siciliana, di modello inglese, pur inserita tra le "innovatrici", costituisce una sorta di apertura verso i successivi esperimenti tra Direttorio e Restaurazione. E ciò non solo in virtù della sua palese moderatezza, ma anche per i suoi contenuti "compromissori", tipici delle costituzioni restaurate3.
I due modelli di "carte" sono da leggere in relazione ai due diversi tipi di costituzionalismo inglese e francese, la cui differenza sostanziale è appunto da ricercare nelle diverse finalità politiche. Il sistema inglese, liberal-moderato, sottolineava la supremazia del potere esecutivo, quello francese-giacobino dava risalto al potere legislativo, concetto espresso già nella costituzione del 1791 e, in modo particolare sotto il profilo giuridico-costituzionale, nella costituzione del 1793.
La Costituzione siciliana del 1812, fortemente voluta dagli inglesi e scritta per i baroni siciliani, con uno sguardo rivolto ad un generico modello inglese, rispondeva alle aspirazioni autonomistiche siciliane dal regno di Napoli (autonomia administrativa), ma anche agli interessi economico-sociali degli aristocratici dell'isola e agli interessi commerciali degli inglesi (Il conflitto scoppiò nel 1810, quando il parlamento siciliano rifiutò al sovrano il richiesto donativo di 360.000 once con cui avrebbe potuto finanziare una spedizione militare contro Joachim Murat. Senza che il parlamento venisse consultato, il 14 febbraio 1811 furono pubblicati tre decreti: con il primo erano dichiarati beni di proprietà della corona tutti i beni dei comuni e i beni di patronato regio della Chiesa; con il secondo si ordinava per detti beni una lotteria di 200.000 once; con il terzo si introduceva una tassa dell'1% sopra qualsiasi pagamento fatto per pubblica e privata scrittura. Con questi decreti i principi di Castelnuovo e di Belmonte scrissero una protesta indirizzata alla Deputazione del Regno. I baroni chiesero anche l'intervento dell'ambasciatore inglese in Sicilia, Lord Amherst. Questi, che stava per essere richiamato in Inghilterra, non intervenne a favore dei baroni, ma si limitò solo a protestare, insieme al generale Stuart, contro la tassa dell'1% che danneggiava il commercio inglese. La tassa, quindi, penalizzava i traffici commerciali dei mercanti inglesi presenti in Sicilia! Nella notte del 19 luglio 1811, Maria Carolina fece arrestare i principi di Belmonte, di Castelnuovo, di Villafranca, di Aci e il duca d'Angiò. I primi due li fece chiudere nelle prigioni di Favignana, il terzo in quelle di Pantelleria, il quarto ad Ustica e l'ultimo a Marettimo)4.
La Costituzione del 1812 ha carattere pattizio e, come tutti i contratti, esprime gli interessi e le prerogative delle parti contrattuali (gli inglesi, i baroni siciliani, il re e sullo sfondo la Chiesa Cattolica). Il re svolse un ruolo decisivo in quanto espresse su ogni articolo proposto dal parlamento il placet o il vetat. Dunque, non fu una Costituzione imposta al re e non fu una Costituzione octroyée.
Alla Costituzione siciliana del 1812 viene generalmente riconosciuto l'attributo di "liberale". Se per "liberale" intendiamo un documento fondato sulla separazione dei poteri costituzionali e su un'effettiva limitazione dei poteri del sovrano, allora possiamo considerare liberale la costituzione del 1812. Qui, però, fra i corpi costituzionali, rispetto all'esperienza inglese, non è protagonista la borghesia, dunque, costituzione liberale non può assumere il significato di costituzione borghese, ma può dirsi costituzione aristocratica.
Una svolta si ebbe con l'arrivo a Palermo di Lord William Bentinck, ministro plenipotenziario e comandante generale delle forze britanniche di terra e di mare del Mediterraneo. Ferdinando IV fu costretto a cedere alle pressanti richieste del plenipotenziario inglese e così il 16 gennaio 1812 conferì al figlio Francesco il titolo di vicario generale. Lord Bentinck assunse il comando di tutte le forze della Sicilia, abolì la tassa dell'1% e richiamò i baroni che erano stati imprigionati. Venne formato un nuovo governo composto di soli siciliani che diede l'incarico di stendere il piano di una nuova Costituzione per la Sicilia all'Abate Paolo Balsamo (l'opera di Blackstone5 fece da guida per gli estensori della carta, ma non mancarono i contrasti tra i baroni sull'interpretazione dei principi). Completato il progetto di costituzione venne diramato l'ordine di convocazione del parlamento che aprì la prima sessione il 18 luglio 1812, il 20 approvò gli articoli fondamentali, che ricevettero la sanzione sovrana il 10 agosto. Il parlamento approvò nei mesi successivi tutta la costituzione e fu sciolto il 4 novembre 1812 (il 25 maggio 1813 la Costituzione venne pubblicata e l'8 luglio dello stesso anno si riunì il primo nuovo parlamento).
Non sono pochi a sostenere che alla fine, leggendo il testo costituzionale, di costituzione inglese rimane ben poco 6. Ma vediamo più da vicino per quali motivi.
L'ordinamento giuridico inglese si è costituito attraverso una graduale esperienza costituzionale che ha dato vita nei secoli a documenti scritti che consacrano le libertà degli uomini. La costituzione inglese è il risultato di difficili rapporti politici tra diversi corpi costituzionali che in modo pragmatico hanno tentato di tradurre in termini giuridici l'esigenza di garantire diritti di proprietà e libertà nei rapporti spesso conflittuali con i sovrani inglesi. Sono le libertà conquistate dai baroni attraverso documenti feudali di carattere pattizio e particolaristico7. Nel Seicento, si rafforza e si consolida il peso politico della borghesia commerciale e finanziaria e dell'aristocrazia terriera8 di fronte al re. Il sistema si evolve verso la monarchia parlamentare quando il parlamento diventa l'unico vero detentore del potere legislativo, mentre il potere del re si svuota politicamente e diventa puramente formale. Il parlamento ormai determina l'indirizzo politico attraverso i ministri: all'inizio uomini legati da un rapporto di fiducia con il re, ma quando il parlamento sarà convocato regolarmente ogni anno, ciò permetterà una sua maggiore influenza sull'indirizzo politico a tal punto che sarà necessario che i ministri siano uomini di sua fiducia.
La situazione politico-costituzionale siciliana sembra invece qualificabile come sistema a "monarchia limitata", dove il potere di indirizzo politico spettava ancora al sovrano ed il parlamento agiva soltanto come "limite" al potere regio. Il re era ancora l'autorità suprema del regno ed era affiancato da una ristretta oligarchia baronale. Se quindi analizziamo la situazione siciliana dal punto di vista sociale, economico, politico, giuridico e soprattutto se guardiamo agli attori costituzionali dell'epoca, tutto ci riconduce all'esperienza costituzionale inglese precedente alle due rivoluzioni del Seicento, che è generalmente considerata come monarchia limitata dai poteri del parlamento9.
Il sistema inglese, invece, già nel Seicento poggiava su due soggetti costituzionali, il re e il parlamento, entrambi godevano di poteri che si bilanciavano: il re aveva il potere di sciogliere il parlamento a sua discrezione, il parlamento poteva esercitare il potere di accusare e di giudicare i ministri del re per alto tradimento. Gli eventi rivoluzionari del 1688 rappresentano una manifesta rottura della continuità dell'ordinamento istituzionale, che fino ad allora era dualistico, cioè si reggeva sulla legittimazione dinastica del re e su quella del parlamento inteso come luogo di rappresentanza politica della nobiltà e borghesia. Con la rivoluzione, quindi, si interrompe temporaneamente il sistema dualistico con il solo parlamento che assume la funzione di guida del sistema, anche se evita di autoproclamarsi organo supremo. Il parlamento inglese afferma il suo potere costituente, oltre a chiamare (eleggere) al trono Guglielmo e Maria principi di Orange, in due importanti atti: il Bill of Rights e l'Act of Settlement.
Si comprende facilmente allora che nei fatti costituzionali siciliani, pur in presenza di due corpi costituzionali (re e parlamento), non si possa parlare di rimedi convenzionali tali da ricondurlo all'esperienza inglese. Tanto meno si può parlare di rottura costituzionale. Nella situazione siciliana non si può evidenziare una manifesta rottura della continuità dell'ordinamento istituzionale, che rimane dualistico, cioè si regge sulla legittimazione dinastica del re e su quella del parlamento inteso come luogo di rappresentanza prevalentemente della nobiltà siciliana. Nel 1812 il sistema dualistico non si interrompe nemmeno temporaneamente, il parlamento assume sì una funzione importante nella redazione della carta costituzionale, ma non si autoproclama organo supremo. Il parlamento siciliano non è stato espressione di potere costituente10 e non ha concentrato in sé tutto il potere. A smentire queste affermazioni sono prima di tutto i fatti costituzionali: il nuovo governo diede l'incarico di stendere un piano di Costituzione a Paolo Balsamo. Completato il progetto, fu convocato il parlamento con le regole pre-vigenti. Il parlamento approvò gli articoli fondamentali e successivamente tutta la Costituzione. Per assemblea costituente si intende un'assemblea eletta per lo più a suffragio ampio, e incaricata di redigere una Costituzione. In quel caso l'assemblea è espressione di potere costituente. Il parlamento siciliano del 1812, per modalità di elezione, convocazione e composizione sociale dei membri non può essere considerato "assemblea costituente" e, di conseguenza, non è stato espressione di "potere costituente". Le parole di Balsamo non lasciano dubbi:
"Con l'organizzazione del nuovo ministero si diede moto e si accelerò il progetto, che stava tanto a cuore a lord Bentinck, di dare alla Sicilia una nuova costituzione. Ne aveva egli parlato replicatamente a' principi di Belmonte e di Castelnuovo [...] Per lo che a' primi di febrajo ne discorsero essi con l'abate Balsamo segretamente e d'accordo risorsero di occuparsene con praticare le minori possibili innovazioni nell'attuale forma di governo con adottare per guida nelle correzioni dafarvisi la costituzione d'Inghilterra [...]e con rigettare i principi della costituzione francese e spagnuola, che sono troppo democratiche [.] fu incaricato l'abate Balsamo di studiare, quanto più potesse di costituzione siciliana e britannica, e obbligare e presentare degli articoli, che senza distrugger molti, riformassero e migliorassero l'esistente politico edificio del regno [.]al primo di maggio si convocò il Parlamento e co' migliori auspici, stante il potere e il favor popolare di Bentinck e dei di lui aderenti, e l'abbattimento e il discredito dei loro nemici. Le procure di fatto dei baroni e degli ecclesiastici assenti caddero nel maggior numero, e senza gran sforzi e contrasti, sopra i più fermi patriotti"11.
Il parlamento, inoltre, non era il luogo di rappresentanza della Nazione12, la Sicilia era ancora divisa in ceti, corporazioni, città demaniali e feudali. Nel caso della Sicilia dei primi dell'Ottocento, si può parlare di parlamento quale espressione della nazione solo con particolare riferimento ai baroni, che attraverso il parlamento agivano solo come limite al potere del sovrano. Questa situazione può essere qualificata come "monarchia limitata".
Dal punto di vista storico-politico, la "nazione", in quanto persona giuridica astratta, si considera soggetto distinto dal sovrano e dai cittadini che la compongono. Ma il concetto di "nazione" può anche essere inteso (nonostante le diatribe dottrinali) come comunanza di valori socio-culturali, morali e storico-politici i cui soggetti appartenenti hanno consapevolezza di tale comunanza ed esprimono un forte sentimento comune. Se la "Nazione" è figura (giuridica) distinta dal re e dal popolo (ma il re la rappresenta presso le potenze straniere, art. 1, Capo I del Titolo II), il parlamento comunque non è il luogo di rappresentanza della "Nazione", non solo perché non c'è un richiamo formale, ma perché i due principali attori costituzionali sono il sovrano e i baroni.
Quando si attribuisce la titolarità della sovranità alla nazione o al popolo è inevitabile chiedersi come il "titolare" eserciterà il potere politico. L'unica risposta possibile è tramite rappresentanti. Una volta affermato il principio rappresentativo, individuare il titolare della sovranità nella "nazione" in quanto persona giuridica unitaria (Costituzione del 3 settembre 1791, artt. 1 e 2 del Titolo III) o nel popolo, in quanto insieme della generalità dei cittadini (Atto costituzionale del 24 giugno 1793, art. 21 e Costituzione del 5 fruttidoro anno III, art. 213) significa individuare un principio di legittimazione "dal basso" sul quale basare il fondamento del potere politico nel consenso dei soggetti governati. Nel caso siciliano dei primi dell'Ottocento, il consenso investiva sicuramente una parte molto piccola dell'elemento popolare (solo l'alta e media borghesia agraria e mercantile) di conseguenza, risulta difficile pensare ad un principio democratico in grado di legittimare la sovranità del parlamento in quanto espressione della "nazione" (ma non del popolo).
Non è del tutto condivisibile la tesi secondo cui la Costituzione siciliana del 1812 "introduceva, ed in termini sufficientemente moderni, la presenza dello stato come incarnazione giuridica e storica della nazione, non più ad essa termine contrapposto, risolvendo, sia pur temporaneamente, quel dualismo che aveva caratterizzato la storia delle istituzioni politiche siciliane prima di allora"14, in quanto il sistema costituzionale siciliano del 1812 rimane "dualistico" e i due principali attori sono il sovrano da un lato e gli aristocratici dall'altro; la "nazione" in quanto entità giuridica astratta, non può agire direttamente ma per delegazione. Ne consegue che il parlamento poteva rappresentare solo una parte della società siciliana, cioè solo quella frazione rappresentata in parlamento. I delegati rappresentano i propri elettori, poiché il parlamento era composto prevalentemente da baroni e da notabili, quest'ultimi eletti sulla base del censo, ne consegue che quel parlamento non poteva rappresentare la "nazione" (in questo caso il concetto "nazione" deve essere inteso nell'accezione "romantica"), ma soltanto una parte della società siciliana, cioè solo quella rappresentata in parlamento.
A parte la vexata quaestio sul binomio "Stato apparato/Stato comunità", il parlamento è pur sempre organo dello Stato, ma il parlamento dovrebbe rappresentare l'intero popolo - non una frazione di esso - e solo per questa via potrebbe costituire lo strumento attraverso cui l'apparato "Stato" dovrebbe formalmente subordinarsi all'intero popolo.
Restando ancorati al significato "romantico" di "Nazione" (in realtà "nazione" è una figura giuridica astratta) anche la tesi secondo cui la nazione siciliana "sembrava diventare Stato, sembrava condividere insieme al monarca la sovranità"15 rimane impigliata sulla scarsa "rappresentatività" del parlamento siciliano del 1812. Solo se il parlamento avesse rappresentato tutto il popolo siciliano si sarebbe potuto parlare di "condivisione della sovranità" pur nell'ambito di un sistema "dualistico" e non "monistico" (fusione "parlamento/governo") per raggiungere il quale nell'esperienza costituzionale italiana sarà necessario attendere ancora molti anni.
Il parlamento siciliano appare formalmente organizzato secondo il principio della rappresentanza generale, anche se leggendo il testo costituzionale, in particolare le norme relative al potere legislativo (dal Capo IV al Capo XXV), sono rintracciabili residui giuridici del passato che, se non conducono a conclusioni aporetiche, farebbero però propendere per un parlamento organizzato secondo il principio della rappresentanza per interessi16. Per comprendere meglio questa impostazione è preferibile fare un passo indietro, più precisamente nella Francia rivoluzionaria (e dopo liberale), in cui, almeno sul piano formale, si era realizzata una società senza corpi intermedi.
L'affermazione dello Stato liberale ha portato alla eliminazione dei corpi intermedi17, in questo modo dal punto di vista giuridico, la società si è presentata come formata da singoli individui formalmente eguali davanti alla legge. In questo modo, il rappresentante non era più espressione di "corpi" che non esistevano più, ma doveva agire nell'interesse generale. Ecco la grande trasformazione della rappresentanza. Da rappresentanza di interessi diventa rappresentanza politica, ovvero una situazione nella quale il rappresentante, adesso chiamato a perseguire gli interessi della nazione, non può essere soggetto a mandato vincolato.
Questa trasformazione è avvenuta durante la rivoluzione francese. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) afferma, tra gli altri, un grande principio di organizzazione politica: quello della sovranità nazionale: "Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa" (articolo 3). Questo principio fu inserito nell'articolo 1 (Titolo III) della Costituzione del 3 settembre 1791: "La sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile.
Essa appartiene alla Nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio".
Il principio della "sovranità nazionale", fondata su una teoria per certi versi sottile18, è stata in realtà elaborata per raggiungere scopi molto pratici, di natura politica. Se la sovranità non appartiene al monarca, come si sosteneva nell'antico regime, e non appartiene agli individui che compongono la società, come teorizzato da J.J. Rousseau, cioè dai democratici-radicali, viene allora trasferita alla "Nazione", questa considerata come un soggetto distinto dai cittadini che la compongono. Viene affermato un concetto di "Nazione" come persona giuridica distinta dai singoli individui che ne fanno parte. Scrive Mortati:
"In precedenza la unitarietà della volontà sovrana era garantita dalla persona del monarca assoluto: la Rivoluzione francese vuole rinnegare radicalmente il principio assolutistico, ma non il principio unitario della volontà sovrana. A tal fine fa ricorso al concetto di "nazione". Con tale concetto si vuole indicare una realtà diversa da quella del "popolo" nella sua molteplicità disorganica: infatti il concetto di nazione implica l'unità di tutti gli appartenenti al popolo attorno ad un'idea, un'aspirazione ed un sentimento comune. Ma attraverso il concetto di "nazione" si vuole realizzare un altro scopo, oltre quello di affermare un nuovo principio che salvaguardi l'unità della volontà sovrana in sostituzione del vecchio principio che si incarnava nella persona del monarca: si vuole cioè legittimare il predominio della classe borghese e giustificare la struttura "aristocratica" di questo primo tipo di Stato liberale. Infatti sebbene il popolo partecipi alla formazione degli organi sovrani attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti, si nega che con tale atto, esso esprima la propria volontà politica. Ciò è confermato dal fatto che i rappresentanti eletti dal popolo non possono essere ad esso legati né da vincoli giuridici (il mandato obbligatorio) né da vincoli di fatto (dato che si nega la legittimità dell'organizzazione in partiti); essi sono considerati i cittadini più capaci, più meritevoli e più attivi: perciò spetta ad essi interpretare liberamente sulla base di un mandato fiduciario, la volontà della nazione e di conseguenza esprimere la volontà politica generale"19.
Per comprendere appieno questa teoria non dobbiamo perdere di vista il maggiore protagonista della rivoluzione: la borghesia mercantile e finanziaria. La borghesia, in quel momento, temeva allo stesso modo i rigurgiti assolutistici come eventuali fughe in avanti da parte dei giacobini che si mostravano di idee democratico-radicali. La Nazione, in quanto entità astratta, non poteva agire direttamente, di conseguenza doveva esercitare i suoi poteri per delegazione. In questo modo si spazzano via gli istituti di democrazia diretta (oltre ad evitare il suffragio universale) e si organizza un governo rappresentativo. L'elettorato non è un diritto ma è solo una funzione pubblica perché nessun cittadino può invocare una sua piccola porzione di sovranità, è un dovere di cui la Nazione investe gli individui giudicati idonei ad esercitarla. Se il parlamentare doveva rappresentare l'intera Nazione, egli non doveva curare gli interessi particolari del suo collegio elettorale, bensì l'interesse nazionale e, di conseguenza, non doveva essere vincolato da istruzioni ricevute dagli elettori20.
Un aspetto costituzionale siciliano importante, peculiare del sistema inglese post rivoluzionario - sistema che si evolve verso la "monarchia costituzionale" - è contenuto nell'art. 1 del Capo XVI, Titolo I, il cui significato giuridico può essere desunto dalla lettura dell'art. 18 del Titolo II "Potere Esecutivo", Capo I. Al principio della irresponsabilità regia (art. 18) si contrappone il principio dell'irresponsabilità delle camere (artt. 1 e 3, Capo XVI, Titolo I): per il parlamento l' irresponsabilità si concreta nel principio della insindacabilità degli atti compiuti dalle camere al loro interno, "interna corporis". Questi due principi costituzionali apparentemente contraddicono la mia impostazione: se il sistema costituzionale siciliano è riconducibile e qualificabile come sistema a "monarchia limitata", dove appunto il potere di indirizzo politico spetta al sovrano e il parlamento agisce come "limite" al potere regio, non si comprende allora la portata dei due principi costituzionali tipici di una "monarchia costituzionale", dove, invece, il parlamento diventa il rappresentante della nazione ed interviene in modo concreto nella determinazione dell'indirizzo politico.
La risposta la troviamo leggendo il testo costituzionale e volgendo lo sguardo ai corpi costituzionali ed alle vicende storiche. Per la Costituzione siciliana del 1812 il rappresentante della Nazione presso le potenze straniere era il re (Titolo II, Potere Esecutivo, Capo I, art. 1) e il parlamento sembra organizzato ancora secondo il principio della rappresentanza per interessi (l'art. 10 del Capo V aggiunge: "nessuno potrà avere nella camera de' comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti"), anche se non mancano nel testo richiami "formali" al principio di una rappresentanza generale. In che modo il parlamento controlla l'esercizio della funzione di indirizzo politico? Sono due gli elementi su cui si basa tale potere: uno è dato dall'affermazione del principio dell'irresponsabilità regia, che implica la piena responsabilità dei ministri del re per gli atti da questo compiuti, l'altro è dato dal principio dell'irresponsabilità delle camere (nel sistema inglese, l'inserimento nell'Act of Settlement della norma volta a garantire una rapida e precisa individuazione della responsabilità dei consiglieri del re serviva a garantire l'uso dell'impeachment nei loro confronti; a questa disposizione era collegata quella che impediva al re di esonerare dalla responsabilità i propri consiglieri e quindi ostacolare la procedura parlamentare di impeachment).
Nella Costituzione siciliana questo principio è contenuto nell'art. 5, 18 e 19 del Titolo II, "Potere Esecutivo", Capo I. Tuttavia, non si vede in modo chiaro questo disegno politico, essa contiene sì alcuni di questi importanti istituti costituzionali che provengono dall'esperienza inglese, ma l'architettura costituzionale, gli attori e le vicende non consentono di poter affermare con certezza che si sarebbe manifestata l'influenza (più o meno penetrante) del parlamento sull'indirizzo politico a tal punto che i ministri del re avrebbero dovuto tendenzialmente riscuotere la fiducia del parlamento e manifestare l'orientamento politico espresso dalle camere (nel caso inglese, invece, gli istituti costituzionali inglesi moderni rappresentavano la conclusione di una lunga vicenda costituzionale e di conflitti che avevano visto protagonisti i baroni e i sovrani).
Dal testo costituzionale è sicuramente evidenziabile una distribuzione di funzioni tra i due poteri, il re e il parlamento, al primo dei quali era attribuita la funzione esecutiva e al secondo quella legislativa. Questo schema implicava la separazione dei poteri e l'influenza di un potere sulla funzione dell'altro: il re con la "sanzione" sulla legge delle camere e queste con l'impeachment contro i ministri del re. A nessun potere, singolarmente considerato, è attribuita la sovranità che, invece, viene trasferita al "Re in Parlamento" (King in Parliament)21. Come è evidente, una parte della Costituzione - da intendere ovviamente in senso formale - appare più evoluta, e farebbe pensare ad una monarchia costituzionale, per il resto credo che si possa parlare di "monarchia limitata" (la preminenza, in ordine all'indirizzo politico, è attribuita al sovrano - basta leggere per intero il Titolo II - ed il parlamento agisce solo come "limite" al potere re).
Resta difficile immaginare un'evoluzione della meccanica costituzionale siciliana che avrebbe condotto alla trasformazione della responsabilità giuridica (impeachment) in responsabilità politica. Ancora più difficile pensare che si fosse passati dall'accusa all'atto di sfiducia contro i ministri del governo che ha come conseguenza la loro sostituzione. Il parlamento, secondo la Costituzione siciliana, avrebbe avuto una breve durata e questo non avrebbe consentito alle camere di seguire in modo organico e non episodico lo svolgimento dell'indirizzo politico generale (in Inghilterra, invece, il ricordato Septennial Act del 1715 prolungava da tre a sette anni la durata del parlamento e ciò ha consentito lentamente la formazione di quegli elementi che hanno poi determinato l'affermazione della monarchia parlamentare, tra cui il rafforzamento del ruolo del Cabinet; nei primi dell'Ottocento si era già formata la consuetudine secondo cui il re nominava alla carica di ministro persone che godevano della fiducia delle camere, cioè ministri graditi alla maggioranza parlamentare).
Per concludere, sono essenzialmente due gli aspetti costituzionali assenti che mi consentono di considerare il contesto e l'esperienza siciliana del 1812 non sempre allineata a quella inglese post rivoluzionaria: l'istituto della rappresentanza politica non è facilmente individuabile (pur non conducendo ad una antinomia normativa, nel testo però emergono residui giuridici sulla rappresentanza per interessi), il parlamento non rappresenta la Nazione e non avrebbe potuto intervenire in modo concreto (non senza difficoltà) nella determinazione dell'indirizzo politico del Gabinetto.
Nei sistemi liberali il parlamentare doveva rappresentare l'intera Nazione, egli non doveva curare gli interessi particolari del suo collegio elettorale, bensì l'interesse nazionale e, di conseguenza, non doveva essere vincolato da istruzioni ricevute dagli elettori. In Sicilia la camera dei Comuni, invece, era formata dai rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno (art. 1, Titolo I, Capo V), ma l'art. 10 (del Capo V) aggiunge: "nessuno potrà avere nella camera de' comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti". Sembra di poter dire che si tratti di una rappresentanza generale in senso formale, ma in sostanza temperata da una più "pratica" rappresentanza per interessi.
Vediamo altri punti della Costituzione siciliana. L'iniziativa legislativa era riservata al parlamento ed il sovrano non poteva che approvare o respingere le proposte di legge. Il parlamento si componeva di due camere: la Camera dei Pari (formata dai baroni e loro discendenti "e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han diritto di sedere e votare in parlamento"22) e la Camera dei Comuni (formata dai rappresentanti elettivi delle terre demaniali e baronali; il regno sarebbe stato diviso in 23 distretti). I rappresentanti sarebbero stati eletti da cittadini in possesso di una "rendita netta e vitalizia di almenoonce diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita"23 (i rappresentanti delle due università erano eletti dal rettore, dal corpo dei professori e dottori collegiali). Il voto era pubblico ed orale: "Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro [...]"24.
Il re poteva convocare e sciogliere a piacimento il parlamento, salvo l'obbligo di convocarlo almeno una volta l'anno: "Sarà unicamente diritto di S.M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il parlamento. Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno [...] Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato [...]"25.
I presidenti delle due camere dirigevano le discussioni assembleari e disponevano del voto decisivo in caso di parità di suffragi. Il presidente della camera dei Pari era eletto dal re fra i membri della stessa camera, mentre il presidente della camera dei Comuni era eletto dalla stessa camera (ed approvato dal re).
L'art. 35 del Titolo III, Capo I recepisce il principio dell'habeas corpus in omaggio al richiamato sistema inglese (si riferiva ad un "writ" che avrebbe consentito alla magistratura di controllare prima di tutto la legittimità dell'ordine di arresto di una persona e di sottrarre il prigioniero dall'arbitrio signorile). Anche in questo caso non mancano le contraddizioni rispetto al sistema inglese: lo stesso articolo rimandando ad un nuovo codice introduce principi tipici 26dell'esperienza codi-cistica francese.
L'articolo 1 del Capo II testualmente recita: "Il solo parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del parlamento saranno nulle, come già detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla real sanzione"27.
Un aspetto non secondario riguarda l'abolizione della feudalità. La feudalità era abolita, ma tutti i possedimenti feudali (con il termine feudo si indicavano i beni ricevuti in "concessione regia" dietro prestazione di un giuramento di fedeltà, il c.d. "omaggio feudale) si trasformavano in "piena proprietà" o in proprietà allodiale (nel medioevo l'allodio era utilizzato per indicare i beni e le terre che si possedevano in piena proprietà in opposizione a feudo o beneficio). Dunque, nella Costituzione fu inserito un grande omaggio: i baroni siciliani da feudatari diventavano "pieni proprietari" di beni e terreni prima ricevuti ed amministrati in regime di "concessione".
A vantaggio, inoltre, dei feudatari (ora "pieni proprietari") vennero aboliti gli antichi usi civici. Sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima, e si collegano all'istituto della proprietà collettiva sulla terra (in alcune regioni risalgono all'età preromana, in altre sono stati introdotti dai popoli germanici). Il contenuto di questi diritti è assai vario: facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna, di raccoglier fronde o erba, di spigolare. Diritti vitali nel primo Medioevo, non furono scalzati dal feudalesimo. Nel corso dei secoli le monarchie reagirono contro le usurpazioni dei signori feudali in danno alle collettività (richiamando il principio che ognuno debba poter soddisfare le più elementari necessità della vita). Con l'affermarsi dei principi economici del liberalismo si vide negli usi civici un impaccio alla libera disponibilità degli immobili ed alla libera iniziativa economica dei proprietari.
La rivoluzione francese, accogliendo le istanze anti-feudali ed individualistiche, segna una cesura con il passato. Con il decreto del 4 agosto 1789 di abolizione dei privilegi si rendeva possibile, almeno sul piano formale, il primo e fondamentale atto di smantellamento dell'Ancien Régime, premessa per giungere alla creazione del "soggetto unico del diritto"28. L'articolo 10 del "décret" 4 agosto 1789 recita: "Poiché una costituzione nazionale e la libertà pubblica sono più vantaggiose per le province dei privilegi di cui alcune di queste godevano, e il cui sacrificio è necessario per l'unione profonda di tutte le parti del dominio, si dichiara che tutti i privilegi particolari delle province, principati, regioni, cantoni, città e comunità di abitanti, sia pecuniari che di qualunque altra natura, sono aboliti senza possibilità di ritorno, e confluiranno nel diritto comune di tutti i francesi"29.
Questo articolo contiene il presupposto per l'abolizione tacita degli usi civici e dovremmo leggerlo alla luce di due articoli della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino dell'Assemblea Nazionale Francese (26 agosto 1789), più precisamente gli articoli 2 e 17, che stabiliscono il carattere sacro e naturale della proprietà e la sua inviolabilità: "Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione" (art. 2); "La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità" (art. 17)30.
Il 17 giugno 1791 l'Assemblea nazionale vota la legge che prendeva il nome del deputato Isaac Le Chapelier, che l'aveva redatta e proposta. Con questa legge31 furono dichiarate sciolte e non più ricostituibilile associazioni dei maestri artigiani e in genere di chi esercitava una stessa professione (corporazioni), una delle più radicate istituzioni dell'Europa di antico regime. Alla base di questo provvedimento vi erano motivazioni economico-politiche, ma in ogni caso ebbe l'effetto di lasciare i lavoratori indifesi di fronte al potere di fatto esercitato dai datori di lavoro. Si rafforza il carattere individualistico del sistema economico con l'eliminazione dei corpi intermedi e, dal punto di vista giuridico, la società si presenta come formata da singoli individui formalmente eguali davanti alla legge.
Non fu però semplice sbarazzarsi degli usi civici. L'Assemblea costituente incontrò, infatti, l'opposizione di molte comunità. Con il decreto 28 settembre-6 ottobre 179132(Code rural) si mantennero in vita gran parte degli usi civici tradizionali. La sezione IV (Des troupeaux, des clotures, du parcours et de la vaine pàture) introduceva numerose deroghe che in pratica vanificavano le disposizioni che nelle sezioni I e II annunciavano l'abolizione degli usi civici. Anche il decreto del 10 giugno 179333 (Convenzione Nazionale), che disciplinava la divisione dei beni comuni - escluse le foreste - in pratica ebbe scarsa applicazione34.
Il codice civile del 1804 esalta il diritto di proprietà, ritenuto sacro ed inviolabile e condanna le consuetudini tradizionali. Il codice riorganizzava la disciplina del diritto civile intorno ad alcuni principi cardine, caratteristici di una società nella quale lo scambio era ormai divenuto il rapporto sociale fondamentale. Dal punto di vista giuridico-econo-mico la rivendicazione dell'assolutezza dei poteri del proprietario era rivolta contro i "residui" giuridici feudali e corporativi che gravavano di vincoli e di oneri la proprietà e, di conseguenza, impedivano una utilizzazione rapida ed efficiente delle risorse economiche. Dal punto di vista politico, invece, l’intangibilità della proprietà privata da parte dei pubblici poteri garantiva i cittadini-proprietari dall’eventuale arbitrio dei sovrani35.
L’articolo 544 del Code Napoléon recita: “La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle sue cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti”36. Gli usi civici erano retaggio di un’economia arretrata e pre-capitalistica, mentre si voleva una proprietà libera dai “complicati” gravami, funzionale allo sviluppo dell’economia capitalistica. Gli usi civici, invece, fotografavano una società rurale, immobile, legata ancora all’auto-consumo.
Il codice civile francese, pur abrogando tacitamente il Code rural del 1791, non predispone una disciplina sostitutiva, ma si limita a stabilire all’art. 542: “I beni comunali sono quelli, alla proprietà o al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un diritto”37. C’è però un’altra norma nel Code Napoléon che, nel disciplinare le servitù prediali, ci riporta alla intricata normativa sugli usi civici. L’art. 648 recita: “Il proprietario che vuol chiudere il suo fondo perde il diritto di calpestio e di pascolo nell’altrui fondo, dopo la raccolta delle messi in proporzione del terreno che ha sottratto all’uso comune”38. Nel commento si legge: “Decidendo che ciascuno possa sottrarsi al passaggio ed alla pastura errante, la legge suppone un semplice uso locale: se il diritto di pascolo risultasse da una convenzione, sarebbe una vera servitù nella quale non potrebbe sottrarsi con la chiusura del fondo [...] La legge del 28 settembre 1791 non ha distrutto gli usi locali, regolando il modo e l'esercizio del diritto di passaggio.. ."39.
Nel 1808 fu realizzato un progetto di riforma del Code rural del 1791, ma il testo non fu mai emanato. Il contenuto della prospettata riforma condannava ogni ostacolo al diritto di godimento e di disposizione della proprietà (c.d. "pienezza" del diritto di proprietà).
Ritorniamo alla Costituzione siciliana del 1812. Gli usi civici non scaturivano da una legge formale ma si radicavano nella prassi collettiva. Invece la Costituzione fissa come regola generale l'abolizione senza indennità, "saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato"40. Come dicevo prima, un vero e proprio "omaggio" fatto ai baroni che, per le modalità regolative, non aveva precedenti negli altri Stati italiani e in Europa: gli usi per essere liquidati sarebbero dovuti risultare da atto scritto, condizione quasi impossibile, in quanto gli antichi usi civici presentavano un carattere prettamente consuetudinario e localistico.
Si è tentato, quindi, di abolire l'insieme dei diritti consuetudinari spettanti a vario titolo alle comunità siciliane, in nome della "pienezza" del diritto di proprietà, "pienezza" auspicata e sostenuta dalle dottrine individualistiche liberali, che in Francia, come abbiamo visto, codificando il diritto civile si tentava - tentativo non del tutto riuscito - di liquidare gli usi civici ormai considerati superati.
Le condizioni socio-economiche dei siciliani e del sistema economico più in generale all'inizio Ottocento, però, sono ancora di un'economia arretrata ed essenzialmente pre-capitalistica41. Liberando le terre (prima detenute dai baroni in regime di concessione) dai “lacci” e dai “pesi” che gravavano su di esse (usi civici), non si liberavano risorse economiche destinate ad essere sfruttate da “dinamici” imprenditori agricoli e quindi favorire lo sviluppo economico. Niente di tutto ciò, si è semplicemente trasformato con legge costituzionale il titolo giuridico dei feudi: i baroni siciliani da semplici feudatari diventavano “pieni” proprietari delle terre che prima avevano ricevuto in concessione regia o signorile (non possono passare in secondo piano, inoltre, gli interessi commerciali di numerose famiglie inglesi – banchieri, mercanti, ecc. - presenti nell’isola42). Dunque, non c’è la borghesia che sfrutta le terre con tecniche moderne nell’intento individualistico di aumentarne la produttività e, di conseguenza, incrementare il traffico economicogiuridico. Niente di tutto ciò, i nobili siciliani coltivavano o meglio facevano coltivare i terreni prevalentemente con tecniche antiche ed erano lontani dalla mentalità economico-produttiva43 della borghesia inglese, che in Sicilia non si era ancora affermata e comunque non esercitava, a differenza di quella inglese, il controllo sull’indirizzo politico generale attraverso la maggioranza parlamentare.
Questa disposizione di rango costituzionale (liquidazione dei diritti consuetudinari) divergeva, tra l’altro, dalla disciplina vigente nel regno di Napoli con le leggi eversive della feudalità. Con la riconquista francese del regno di Napoli, Giuseppe Bonaparte con la legge 2 agosto 1806, n. 130 aboliva la feudalità il cui art. 15 recitava: “I demani che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni conserveranno ugualmente gli usi civici, e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al demanio e diritto rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto”44 (seguirono altre leggi: legge 1 settembre 1806, R.D. 8 giugno 1807, R.D. 3 dicembre 1808, legge 23 ottobre 1809 e la legge 10 marzo 1810, n. 588-589).
Le leggi “giuseppine” conferivano ai Comuni il diritto di agire in giudizio contro i baroni al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti di uso civico a prescindere dall’esistenza di atti scritti che ne dichiaravano l’esistenza.
Anche la norma costituzionale del Titolo I, Capo III sull’inalienabilità dei beni ecclesiastici probabilmente ci riconduce ad un accordo tra i baroni e le gerarchie ecclesiastiche penalizzando gli interessi della borghesia che, in realtà non ebbe un ruolo importante nell’elaborazione della costituzione. Si può concludere sostenendo che due sono gli attori costituzionali che avrebbero tratto vantaggio dalle nuove disposizioni, gli ex feudatari (i signori territoriali) e la Chiesa Cattolica, i contadini, invece, venivano spogliati dai loro diritti sugli ex feudi, terreni ora trasformati con norma di rango costituzionale in regime di piena proprietà, e la piccola e media borghesia privata del mercato fondiario dei beni ecclesiastici.
1 Carlo R. RICOTTI, Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo (1794-1818), Milano, Giuffrè, 2005, p. 394;
2 Enzo SCIACCA, Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815), Catania, Bonanno, 1966, pp. 12-15;
3 Sull'argomento si vedano, Virgilio Titone, La Costituzione del 1812 e l'occupazione inglese della Sicilia: con un saggio sul concetto di rivoluzione, Bologna, Libreria Cappelli, 1936 (consultabile a Bologna presso la Biblioteca dell'Archiginnasio e la Biblioteca del Museo del Risorgimento); Niccolò Palmeri, Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia infino al 1816: con un'appendice sulla rivoluzione del 1820, opera postuma, introduzione di Michele Amari, Palermo, Anno Primo della rigenerazione (1848); F. Guardione, La Costituzione del 1812 in Sicilia, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, 1912 (consultabile presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria); Salvatore Romano, La Costituzione siciliana riformata nel Parlamento del 1812: discorso letto nella seduta del 12 maggio 1912, Palermo, Scuola Tipografica Boccone del Povero, 1912 (consultabile presso il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino); Francesco Renda, La rivoluzione del 1812 e l'Autonomia Siciliana, in La Sicilia e l'Unità d'Italia, Milano, 1962, Vol. II, pp. 523-532; Andrea Romano, En los albores del constitucionalismo europeo: la "carta" siciliana del 1812, in Annuario de Historia del Derecho Espanol, LXVII, 1997, pp. 777-797; H. M. Lackland, The failure of the constitutional experiment in Sicily, 18131814, Oxford University Press, 1926, in The English Historical Review, Vol. XLI, pp. 210-235;
4 Studii su la Storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820 (a cura di), Amelia Crisantino, Edizione Nazionale Delle Opere e dei Carteggi di Michele Amari, Quaderni Mediterranea Ricerche Storiche, Palermo, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 2010; Le Costituzioni italiane (a cura di), A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, p. 401;
5 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, London, 1765-69, in www.avalon.law.yale.edu.
6 Nonostante l'idea dei protagonisti dell'evento costituzionale fosse quella di porre in essere un documento organico avendo come guida la Costituzione d'Inghilterra, nel testo siciliano rimaneva poco dei principi fondamentali del costituzionalismo britannico: l'adozione del sistema parlamentare bicamerale, il principio dell'habeas corpus nei procedimenti penali e il giurì. Si recepivano [...] talune idee connesse alle esperienze costituzionali della Francia rivoluzionaria, in particolare i principi della "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" del 1789, nei due decreti "Per la libertà della stampa e Della libertà, Diritti e Doveri dei cittadini", Daniela Novarese-Enza Pelleriti, La Costituzione del Regno di Sicilia del 1812, Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Sicilia 1812, laboratorio costituzionale, 2012, p. 30;
7 A. Grimaldi, Storia Costituzionale Inglese, Forlì, Archivio di Diritto e Storia Costituzionale,2012, pp. 7-8;
8 L'aristocrazia terriera, la nuova nobiltà dei pari, aveva ben poco di feudale: essa considerava la terra non tanto come la base di un potere politico indipendente, quanto come una ricchezza da sfruttare; per questa ragione si allea con la borghesia commerciale ed investe capitali sia nella terra che nel commercio internazionale, reciprocamente la nascente borghesia investe anche sulla terra, che viene considerata come capitale che rende [.] Il parlamento dominato dalla aristocrazia terriera sia nei Comuni che nella camera dei Lords, è dunque un parlamento che esprime già gli interessi complessivi della borghesia [...], G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 76;
9 C. Mortati, Le forme di governo, Padova, 1973, pp. 98-103;
10 Non pochi studiosi considerano "assemblea costituente" il parlamento del 1812. Un'assemblea costituente è una speciale assemblea di rappresentanti del popolo, eletta a suffragio universale e diretto, con lo scopo esclusivo di produrre la prima Costituzione di uno Stato o di produrne una completamente nuova (De Siervo). Di assemblea costituente si può parlare a proposito dell'Assemblea nazionale costituente francese del 1789-1791. Il passaggio dagli Stati generali, espressione della rappresentanza di Antico regime, all'Assemblea nazionale costituente, espressione della sovranità della nazione, fu dato dalla verifica in comune dei poteri che i delegati del Terzo Stato ed una parte dei delegati della Nobiltà e del Clero operarono nel giugno del 1789: si è trattato di un atto che ha aumentato le proprie competenze, al quale seguì, poi, anche l'annullamento dei mandati imperativi conferiti dal corpo elettorale (si può parlare di auto-investitura del potere costituente). Nella storia costituzionale italiana, si possono contare due casi di assemblea costituente. Il primo è rappresentato dall'Assemblea eletta a suffragio universale maschile nel 1849 nei territori dello Stato pontificio, che ha portato alla redazione della Costituzione della Repubblica romana, ispirata da Mazzini. Il secondo è costituito dall'Assemblea costituente eletta a suffragio universale (maschile e femminile) nel 1946, dal cui lavoro nasce la Costituzione italiana (1948).
11 Sulla istoria moderna del Regno di Sicilia, memorie segrete dell'abate Paolo Balsamo, prefazione di Gregorio Ugdulena, Palermo, Anno primo della rigenerazione, pp. 53-55; a proposito di costituzione e modalità di convocazione del parlamento il marchese di Raddusa scriveva: "Una delle quistioni su cui molto si discusse fu quella, se la carta dovea darsi dal re, o se dalla nazione proporsi e da quello sanzionarsi. Abbracciata quest'ultima opinione la quale fu appoggiata dal parere del ministro inglese le lettere di convocazione furono spedite nell'antica forma", Francesco Paterno' Castello, Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX sin al 1830, preceduto da un rapido colpo d'occhio sulla fine del secolo XVIII, Catania, Stamperia di Francesco Pastore, 1848, p.53; si veda la lettera di convocazione del parlamento del 1812, in Giovanni Aceto, Della Sicilia e dei suoi rapporti colllnghilterra all'epoca della costituzione del 1812, Appendice de' documenti giustificativi, n. 2, (traduzione dal francese di) Vincenzo Caruso, Palermo, Stamperia di Domenico Oliveri, 1848, pp. 219-220;
12 "La nazione è normalmente concepita come un gruppo di uomini unito da un legame naturale e quindi eterno [...] e che, in forza di questo legame costituisce la base necessaria per l'organizzazione del potere politico nella forma dello Stato nazionale", in Dizionario di Politica (voce curata da), Francesco Rossolillo, Torino, Utet, 1976, p. 640; secondo Barile il concetto di popolo non coincide con nazione, Paolo Barile, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1978, p. 13;
13 Armando Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna, Torino, Einaudi, 1952, p. 71, p. 122, p. 154;
14 Enzo Sciacca, cit., p. 14;
15 M. Antonella Cocchiara, Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento, in Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900, Bologna, Clueb, 2003, pag. 82;
16 Sulla rappresentanza politica si veda, R. Bin-G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 63-66;
17 La rivoluzione francese libera anche la forza-lavoro, distruggendo tutte le residue corporazioni artigiane e professionali [.] La legge "Le Chapelier" del 1791, rimasta in vigore per molti decenni, vietava le coalizioni operaie (i sindacati) con sanzioni detentive. Per la rivoluzione la concorrenza deve essere legge per tutti, anche per gli operai; l'individualismo deve affermarsi pienamente, contro ogni tentativo di sostituire la forza del gruppo al libero individuo. L'ideale borghese mostra immediatamente, sotto la veste astratta e universale, la sua natura di classe. Il borghese liberato, in quanto proprietario, è realmente libero; l'operaio liberato (sciolto cioè da tutti i vincoli) diventa ancora più schiavo, perché privo di ogni ricchezza materiale, G.U. Rescigno, cit., p. 93; su questo aspetto si veda l'interessante lavoro di John R. Commons, Legal Foundations of Capitalism, New York, Macmillan, 1924 il cui argomento è stato affrontato secondo la "economic analysis of law", pp. 130-143;
18 Che cosa è una nazione? Un corpo di associati che vive sotto una legge comune ed è rappresentato da uno stesso legislativo. Poiché ha privilegi, dispense, persino diritti separati dai diritti del corpo generale dei cittadini, l'ordine nobiliare esce dall'ordine e dalla legge comuni. [...] Esso esercita a parte anche i propri diritti politici ed ha propri rappresentanti, che non ricevono nessuna procura dal popolo. [...] Il terzo comprende dunque tutto ciò che appartiene alla nazione; e tutto ciò che non è il terzo non può essere parte della nazione. Che cosa è il terzo stato? Tutto. Queste parole, tratte da Che cosa è il terzo stato? di Emmanuel-Joseph Sieyès, Roma, Editori Riuniti, 1989, p. 27, consentono di cogliere la prospettiva teorica di uno dei maggiori interpreti della Rivoluzione Francese, prospettiva che trova il proprio nucleo originale nella nozione di potere costituente. La concezione politica avanzata dall'abate francese trova il proprio perno nella distinzione fra l'insieme di tutti i cittadini francesi, chiamato "società civile" o "nazione", a cui viene per l'appunto attribuito il potere costituente, e l'organizzazione istituzionale dello Stato, alla quale spettano i poteri costituiti. La volontà generale del popolo francese, unito nel corpo unitario della nazione generato dal diritto naturale e non da quello positivo, non può essere ridotta alla somma delle volontà individuali, ma assume i caratteri di una vera e propria "persona" morale, la quale si perpetua mediante gli individui e attraverso le generazioni. "La nazione è preesistente a tutto, è l'origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge stessa" (pag. 61). Di conseguenza, il potere costituente, come volontà dell'intera nazione, è la legittimità fonte di ogni legalità. La costituzione è la forma giuridica che limita i poteri costituiti e che non può limitare il potere costituente, la volontà onnipotente della nazione, essendone anzi il prodotto. La sovranità della nazione, la sua volontà, il suo potere costituente, sono superiori a ogni forma costituzionale. La nazione non solo non è condizionata da una Costituzione, ma nemmeno può né deve esserlo, il che equivale ancora a dire che essa non lo è (p. 63). L'istituzionalizzazione e la giuridificazione del potere costituente, quindi, risultano inottenibili: la sua presenza è il contrario di qualsiasi rappresentanza. Sieyès rigetta sia la rappresentanza cetuale, per ordini, in quanto estranea all'unità della nazione, sia quella moderna a mandato libero, la quale è sì unitaria ma delega la sovranità al rappresentante privandone il mandante, ovvero il popolo. La rappresentanza, rimane in ogni caso, almeno a questo livello della teorizzazione politica dell'abate francese, solo commissaria, quindi sempre passibile di essere sciolta dalla voce del popolo. Pur insistendo su tale carattere commissario della rappresentanza, però, Sieyès non esita a sottolineare la necessità di coniugare la sua teoria della sovranità nazionale con la teoria della rappresentanza politica. Così egli finisce per collegare strettamente la rappresentanza ai principi che nella società moderna regolano la divisione del lavoro. Nell'ordine rappresentativo la divisione del lavoro concerne tutte le attività produttive, compresa quella politica, da cui deriva, per il progresso stesso dello stato sociale, che "si faccia del governo una professione a parte". Proprio sulla base dell'istituzione del "lavoro rappresentativo", la rappresentanza politica verrà delegata a quei cittadini che si dimostreranno più competenti, liberandola dai vincoli corporativi o cetuali dell'Ancien régime. Da questa concezione della nazione, infatti, deriva una visione della cittadinanza declinata nei termini di un'associazione tra individui basata su rapporti di uguaglianza e universalità, tali da escludere qualsiasi forma di privilegio. In effetti, ciò che a Sieyès preme sottolineare nel suo saggio, è l'estraneità del privilegiato all'ordine politico, dal momento che la sua azione risulta motivata da logiche particolari ed egoistiche. Gli ordini privilegiati sono estromessi dal corpo della nazione siaper la logica dell'attività produttiva, visto che non possono essere utili, sia per la logica politica della cittadinanza, in quanto non possono essere uguali. Gli interessi per cui i cittadini si uniscono fra loro sono dunque i soli a poter essere curati in comune, i soli a causa e a nome dei quali essi possono rivendicare dei diritti politici, cioè una partecipazione attiva alla formazione della legge sociale, ed i soli quindi che imprimano nel cittadino la qualità della rappresentabilità. Non è dunque perché si è privilegiati, ma perché si è cittadini che si ha il diritto all'elezione dei deputati ed all'eleggibilità. [.] Il privilegiato sarebbe rappresentabile soltanto nella sua qualità di cittadino; ma questo suo attributo è andato distrutto, egli sta ormai al di fuori della cittadinanza, nemico dei diritti comuni. Dargli il diritto alla rappresentanza costituirebbe una contraddizione manifesta della legge; sopportarlo sarebbe per la nazione un atto di servitù; e ciò è inconcepibile (pp.82-83).
19 Costantino Mortati, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, Roma, Edizioni "Ricerche", 1965, pp. 39-40; sul concetto di nazione si veda anche Aljs Vignudelli, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 750;
20 A. Grimaldi, Crisi della politica come crisi della rappresentanza politica, in "Rivista di Diritto e Storia Costituzionale del Risorgimento", n. 1/2013, www.storiacostituzionaledelrisorgimento.it
21 A. Grimaldi, Storia Costituzionale Inglese, cit., pp. 169-171;
22 Costituzione di Sicilia del 1812, Capo IV, art. 2, in Le Costituzioni italiane, op. cit., p. 406;
23 Costituzione di Sicilia del 1812, Titolo I, Capo VIII, art. 3;
24 Costituzione di Sicilia del 1812, Capo X, art. 5, in Le Costituzioni italiane, cit., p. 411;
25 Costituzione di Sicilia del 1812, Capo XI, artt. 1, 2, 3, in Le Costituzioni italiane, cit., p. 412;
26 si veda, A. Romano, Introduzione alla Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812. Preceduta da un discorso sulla medesima, e da diplomi relativi alla Convocazione del Parlamento, ed alla Sanzione di tutte le proposte di esso: Coll'aggiunta di un Compendio della Costituzione d'Inghilterra, Palermo, 1813, ristampa anastatica, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2000, pag. xl; D. Novarese, Fra common law e civil law. Il Jury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815), Historia Constitucionl, n. 3, 2002, pp. 193-212;
27 Costituzione di Sicilia del 1812, Capo II, art. 1, in Le Costituzioni italiane, cit., p. 406;
28 Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 15-95;
29 il testo originale, in www.herodote.net;
30 il testo in lingua italiana, in Donatella Lombardi, La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, Bologna, Edizioni Baiesi, 1997, pp. 197-199;
31 Poiché l'eliminazione di ogni specie di corporazione di cittadini dello stesso stato e professione è una delle basi fondamentali della costituzione francese, è vietato ristabilirle di fatto, sotto qualsiasi pretesto e forma (art. 1); I cittadini di uno stesso stato o professione, gli imprenditori, chi ha una bottega in attività, gli operai e gli apprendisti di qualsiasi arte o mestiere non potranno, allorché si troveranno insieme, nominare né presidenti né segretari o sindaci, tenere registri, prendere decisioni o deliberazioni, stabilire regolamenti sui loro pretesi interessi comuni (art. 2), in L. Cahen, R. Guyot, L'oeuvre legislative de la Revolution, Alcan, Paris 1913, pp. 461-463.
32 Si veda il testo in Legilux, Journal Officiel du Grand-Duchè de Luxembourg, www.legilux.public.lu
33 Table Genérale, analytique et raisonnée des lois décrets, ordonnances, réglemens (depuis 1788 ju-sques et y compris 1830), par J.B. Duvergier, Paris, A. Guyot et Scribe, Libraires éditeurs, tome premier, 1834, p. 575;
34 Sull'applicazione della legge 10 giugno 1793 si veda Paul Guichonnet, Biens communaux et partages révolutionnaires dans l'ancien département du Léman, études rurales, année 1969, volume 36, numéro 1, pp. 7-36;
35 Vincenzo Roppo, Istituzioni di Diritto Privato, Bologna, Monduzzi Editore, 1998, pp.189-199; Mario Losano, I Grandi Sistemi Giuridici, Torino, Einaudi, 1978, pp.36-44; sulla definizione della proprietà nel Code Napoléon vedi S. Rodota’, Note intorno all’art. 544 del Code civil, in Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa (Collana degli Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, 19) Milano, Giuffrè, 1969, pp. 175-207; il Consigliere di Stato Portalis nel suo primo discorso preliminare del progetto di Codice civile della Commissione scriveva:”Buone leggi civili, perché sorgente de’ buoni costumi, perché palladio della proprietà, perché guarentia di ogni pace pubblica e privata, sono il più gran bene che gli uomini possono dare e ricevere”, in Teoria del Codice Civile, ovvero Discorsi su i principii fondamentali della legislazione civile, e sull’ordinamento delle sue materie, de’ signori Portalis e Jaubert, (tradotti da) Lelio M. Fanelli, Napoli, Tipografia Trani, 1832, p. 25;
36Boileux, Manuale di Diritto Civile ossia comentario sul codice civile, Tomo primo, prima edizione napoletana, Napoli, dalla tipografia di Carlo Cataneo, 1841, pp. 469-470; Codes de l’Empire Francais, Code Napoléon, Paris, Le Prieur Libraire, 1811, pag. 71;
37Boileux, cit., p. 468;
38Boileux, cit., pag. 552;
39 Boileux, cit., pag. 553
40 Delle feudalità diritti e pesi feudali, Capo III, art. 2, in Le Costituzioni italiane, op. cit., p. 432;
41 "Dopo il 1815 come prima del 1812, la popolazione siciliana quasi tutta si divideva in due classi. L'una, poco numerosa, di proprietarii straricchi [...] l'altra, che comprendeva quasi tutta la popolazione, di contadini che non possedevano niente, ed erano miseri al punto di dover giorno per giorno dipendere dai proprietari per il loro pane. All'infuori di queste, erano solamente i pochissimi commercianti delle città, e i pochi proprietari medi e piccoli”, Leopoldo Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Roma, Donzelli Editore, 2011, pp. 61-67;
42 Sugli interessi economico-commerciali degli inglesi in Sicilia si veda l’interessante ricostruzione di Rosario Lentini, Dal commercio alla finanza: i negozianti-banchieri inglesi nella Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo, Mediterranea Ricerche Storiche, Palermo, n. 2, Dicembre 2004, pp. 105-122;
43 Orazio Cancila sostiene che i vincoli feudali non rappresentarono un serio ostacolo alla commerciabilità della terra, che invece trovava un limite nella mentalità dei nobili siciliani: “Con l’abolizione nel 1812 del sistema feudale a opera del parlamento feudale del regno di Sicilia riunito in Assemblea costituente, i feudi si trasformarono in ex feudi, diventavano cioè proprietà libera, allodi, ma rimanevano pur sempre latifondi che continueranno a caratterizzare ancora per oltre un secolo il paesaggio e l’economia agraria dell’isola […] in Sicilia mancava del tutto la media proprietà e la piccola era ridotta a minuscoli fazzoletti di terra attorno ai centri abitati. L’abolizione del sistema feudale e soprattutto la legislazione che ne seguì ebbero però importanti effetti sui rapporti di proprietà. In verità, i vincoli feudali non avevano mai rappresentato un serio ostacolo alla commerciabilità della terra, che invece aveva trovato e continuava a trovare spesso un limite nella volontà dell’aristocrazia siciliana di mantenerne il possesso in tutti i modi, anche quando pesanti indebitamenti avrebbero consigliato il contrario: da sempre la terra costituiva un segno di prestigio, uno status symbol, mentre la sua alienazione era ancora sentita a tutti i livelli come un vero declassamento”, O. Cancila, La terra di Cerere, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2001, pp.102-103;
44 La “Testa di Medusa”, storia ed attualità degli usi civici, Atti del Convegno di Martina Franca, 5 ottobre 2009 (a cura di), Francesco Mastroberti, Bari, Cacucci Editore, 2012; Annali d’Italia dal 1750 compilati da A. Coppi, Tomo IV, dal 1803 al 1807, Roma, 1848-1849, Tipografia Salviucci;
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